Divorzio Congiunto Trascorsi tre anni dal giorno in cui i coniugi si sono presentati dinnanzi al presidente del tribunale per l’udienza presidenziale di separazione, possono essere avviate le procedure dirette ad ottenere il divorzio. Se i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni di divorzio, è possibile proporre un ricorso congiunto, indicando tutte le condizioni relative ai figli ed ai rapporti economici fra i coniugi. Nella procedura di divorzio congiunto le parti possono essere assistite anche dallo stesso avvocato. Se, per qualunque motivo, l'accordo di divorzio congiunto non dovesse essere perfezionato, l'avvocato che ha assistito entrambi nel divorzio congiunto dovrà rinunziare al mandato essendogli preclusa (dal codice deontologico forense) la possibilità di assumere e di proseguire la difesa di uno solo dei coniugi. La circostanza che le parti abbiano optato per la procedura di divorzio congiunto, non preclude la possibilità, di adire il tribunale, ove, in un successivo momento, le condizioni patrimoniali e personali dei coniugi, venissero a mutare a causa di elementi sopravvenuti. In questo caso ciascun coniuge potrà richiedere al Tribunale la modifica delle condizioni del divorzio congiunto.
Giurisprudenza sul divorzio congiunto Cass. Civ. 23365 del 07.12.2011 Divorzio Congiunto- Deve essere confermata la dichiarazione di nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ove il ricorso per divorzio congiunto sia stato sottoscritto unicamente dalle parti senza il ministero di un difensore Scarica un modello di divorzio congiunto Contributo unificato in materia di diritto di famiglia (divorzi, separazioni) Richiesta rilascio passaporto del separato/divorziato con/senza iscrizione del minore
|
Approfondimenti: Assistenza legale - Assistenza legale online - Civilista - Matrimonialista - Studio Legale Roma - Avvocati Roma - Avvocato Roma - Consulenza contrattuale Roma - Divorzista - Diritto di Famiglia