Divorzio Congiunto

Trascorsi tre anni dal giorno in cui i coniugi si sono presentati dinnanzi al presidente del tribunale per l’udienza presidenziale di separazione, possono essere avviate le procedure dirette ad ottenere il divorzio. Se i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni di divorzio, è possibile proporre un ricorso congiunto, indicando tutte le condizioni relative ai figli ed ai rapporti economici fra i coniugi.
I tempi per addivenire una pronunzia di divorzio, in caso di divorzio congiunto sono di circa 4 / 5 mesi, a fronte di un tempo molto più lungo (2 / 3 anni) in caso di divorzio giudiziale.
I procedimenti che vengono avviati come giudiziali possono in qualsiasi momento (anche in corso di causa) essere trasformati in congiunti, al sopraggiungere dell’eventuale accordo tra le parti.
In caso di ricorso per divorzio congiunto, Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli.
Se il contenuto del ricorso per divorzio congiunto non è ritenuto conforme alla legge o all'interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli idonei provvedimenti urgenti, nomina il giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario di cognizione, dovrà accertare la conformità degli accordi pattuiti alla Legge.

Nella procedura di divorzio congiunto le parti possono essere assistite anche dallo stesso avvocato. Se, per qualunque motivo, l'accordo di divorzio congiunto non dovesse essere perfezionato, l'avvocato che ha assistito entrambi nel divorzio congiunto dovrà rinunziare al mandato essendogli preclusa (dal codice deontologico forense) la possibilità di assumere e di proseguire la difesa di uno solo dei coniugi.

La circostanza che le parti abbiano optato per la procedura di divorzio congiunto, non preclude la possibilità, di adire il tribunale, ove, in un successivo momento, le condizioni patrimoniali e personali dei coniugi, venissero a mutare a causa di elementi sopravvenuti. In questo caso ciascun coniuge potrà richiedere al Tribunale la modifica delle condizioni del divorzio congiunto.

 

Giurisprudenza sul divorzio congiunto

Cass. Civ. 23365 del 07.12.2011 Divorzio Congiunto- Deve essere confermata la dichiarazione di nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ove il ricorso per divorzio congiunto sia stato sottoscritto unicamente dalle parti senza il ministero di un difensore

Scarica un modello di divorzio congiunto

Contributo unificato in materia di diritto di famiglia (divorzi, separazioni)

Richiesta rilascio passaporto del separato/divorziato con/senza iscrizione del minore

 





 

 

Approfondimenti: Assistenza legale - Assistenza legale online - Civilista - Matrimonialista - Studio Legale Roma - Avvocati Roma - Avvocato Roma - Consulenza contrattuale Roma - Divorzista - Diritto di Famiglia